DGUE
Il DGUE( Documento Unico di Gara)
L'art.85 del Dlgs. 18 aprile 2016 n.50(nuovo codice dei contratti) che ha recepito l'art.59 della direttiva 2014/24/UE e ha attuato il principio di cui all'art.1,lett.aa) della legge delega 28 gennaio 2016, n.11-disciplina il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).
IL DGUE è redatto sulla base di un modello fornito di formulario approvato con il refolamento di esecuzione n.2016/17 della Commissione europea del 5 gennaio 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE del 6 gennaio 2016,n.L3/16). Peraltro in applicazione dell'art.59, par.2, secondo comma, della Direttiva 2014/24/UE il documento de quo è fornito esclusivamente in formato elettronico.
In ossequio al criterio della massima semplificazione ammìnistrativa cui è improntata la norma, il comma 4 dell'art.85 del Dlgs 50/2016 e ss.mm. e ii. dispone che il DGUE già presentato in garapuò esssere riutilizzato per quelle successive, purchè l'operatore economico confermi la validità delle informazioni ivi contenute,
Per quanto riguarda la messa a disposizione del modello del DGUE, nessuna norma la impone, ma sembra il caso di fornire un link, almeno negli atti di gara, in modo che le imprese possano reperire il file. Al momento il link è il seguente:
http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue